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La Criminalità Informatica nel Deep Web e nel Dark Web

La rete Internet che abitualmente conosciamo e utilizziamo tutti i giorni, sia per lavoro che per scopi lavorativi, rappresenta solo una piccola parte dell’interno mondo digitale: il cosiddetto surface web. Internet è in realtà composto anche da parti più “nascoste”, aree private e alle quali è più difficile accedere, denominate deep web e dark web.


Deep Web e Dark Web

Con il termine deep web si fa riferimento a tutti i contenuti del World Wide Web che sono accessibili attraverso l’impiego dei motori di ricerca comunemente utilizzati. La maggior parte dei contenuti presenti su Internet, cioè nel deep web, sono organizzati però in più sottocategorie, il cui accesso, da parte di un utente generico, appare progressivamente più difficoltoso man mano che si vuole arrivare ai livelli maggiormente “profondi”.

Il dark web è un progetto creato nel 1999 da Ian Clarke, studente statunitense dell’università di Edimburgo. Egli realizzò una piattaforma Internet libera - freenet - che aveva alla base due priorità: anonimato e libera pubblicazione di ogni tipo di contenuto.

Il dark web rappresenta quella parte del deep web che normalmente non è accessibile, a meno che non si utilizzino particolari software ad accessi autorizzati. Dal 2002, come browser che permette di accedere al dark web si utilizza TOR (The Onion Routing), un software scaricabile da Internet che permette di occultare l’indirizzo IP del computer utilizzato, rendendo così anonima l’identità dell’utente. Conseguentemente, i dati attinenti a una qualsiasi connessione Internet non passano direttamente al server di riferimento finale, bensì attraverso il browser TOR, realizzando una specie di percorso virtuale crittografato, basato cioè sull’anonimato.


L’Uso Dell’Anonimato

L'anonimato dell'attività illecita sul dark web è fonte primaria di preoccupazione per le autorità. Il lato criminale del dark web si affida infatti alla tecnologia anonima e alla cripto-valuta, così da nascondere un vasto contrabbando, come la vendita di armi e droghe, nonché altre forme di illegalità.

Nel dark web anche i pagamenti sono anonimi: l’unico sistema di pagamento ammesso è tramite il bitcoin, una valuta virtuale inventata nel 2009 e strutturata attraverso un complesso sistema di crittografia che rende anonime le transazioni. Si esclude così radicalmente la possibilità per le forze dell’ordine di svolgere indagini per arrivare a ricostruire gli spostamenti di denaro illegali avvenuti tra utenti al fine di sottoporli a un regolare processo penale.

Per tale ragione, il dark web è vittima del pregiudizio popolare, in quanto è emerso appunto come un importante snodo del commercio criminale. È però importante tenere a mente che ci sono altre motivazioni per le quali le persone possono decidere di mantenere anonima la loro identità online. Il dark web, infatti, fornendo canali di comunicazione anonimi e sicuri, è utilizzato anche per coprire attività governative classificate e proteggere persone sensibili, come ad esempio attivisti nell’ambito dei diritti umani nei paesi dove il governo vieta la libertà di stampa o soggetti a censura politica.


Condotte Penalmente Rilevanti e Problemi Giuridici dei Contenuti Illegali Online

L’accesso al deep web o al dark web, da parte di un generico utente, non presenterebbe di per sé profili di rilievo giuridico, ovviamente nella misura in cui la condotta dell’utente rimanga entro i confini di ciò che è giuridicamente permesso.

Ovviamente è illegale compiere azioni criminali in modo anonimo, come accedere a foto di abusi di minori, promuovere terrorismo o vendere oggetti illegali. Il codice penale qualifica di fatti come abusivi soltanto quegli accessi effettuati nei confronti di sistemi informatici o telematici protetti da misure da misure di sicurezza ovvero contro la volontà di chi ha il diritto di escludere tale accesso. Queste fattispecie illecite fanno riferimento a reati già inquadrati nell’ambito normativo: ad esempio, il “reato di fabbricazione o commercio non autorizzato di armi” è punito ai sensi dell’art. 695 del Codice penale, nel quale si legge che “Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o di industria, è punito con l’arresto fino a tre anni e con l’ammenda fino a euro 1.239”. Inoltre, i reati connessi alla vendita, immissione in commercio, trasporto, ecc. di sostanze stupefacenti e psicotrope sono specificamente sanzionati nel “Testo unico sugli stupefacenti” (d.p.r. 309 del 1990). Infine, i reati di “Pornografia minorile” e di “Detenzione di materiale pedo-pornografico” sono previsti agli artt. 600-ter e 600-quater del Codice penale.

Tuttavia, alcune giurisdizioni hanno sviluppato ulteriori strumenti per contrastare le attività illegali sul dark web, allo scopo di facilitare l’individuazione dei responsabili per le agenzie governative e le forze dell’ordine. Alcune agenzie governative, infatti, lavorano in collaborazione con gli operatori di mercati neri sul dark web per individuare e neutralizzare le attività illegali.

In Italia, per rafforzare la cooperazione nel campo della lotta alla criminalità informatica, la ministra della Giustizia Marta Cartabia ha firmato a Strasburgo il Protocollo addizionale alla criminalità informatica; tale convenzione risponde all’esigenza di far fronte al cyber crime, mediante una maggiore cooperazione tra stati e settore privato. Il Protocollo fornisce a tal fine un insieme di strumenti giuridici, quali la cooperazione diretta con fornitori di servizi e uffici di registrazione dei nomi di dominio, la cooperazione immediata in caso di emergenza o l’assistenza reciproca alle indagini, comprese garanzie in materia di protezione di dati. Le procedure d’emergenza di questo trattato faciliteranno la prevenzione dei crimini, quindi rappresentano una protezione preventiva per le vittime dei cyber crimini.


Per concludere, non è reato accedere al dark web, in quanto non comporta nessun rischio legale navigarci. L’illegalità subentra nel momento in cui una persona procede all’acquisto di merce di contrabbando o commette altri crimini di diverso genere. Non si può pertanto definire illegale il mezzo, bensì il modo in cui lo si utilizza. Nonostante si sia stimato che i siti illegali presenti sul dark web rappresentino solo il 10% della piattaforma, può costituire comunque un pericolo navigarci: noto del dark web è il rischio di phishing, ossia di furto d’identità, di informazioni personali e di dati finanziari utilizzati a scopo di estorsione.

Caterina Ferri










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