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131 sparatorie nel 2023: un punto debole della costituzione americana

Il 27 marzo la Covenant School a Nashville, Tennessee, diventa il luogo della 131° sparatoria di massa negli Stati Uniti del 2023. Ormai quasi non sorprende più e, dopo decenni in cui praticamente ogni giorno sul giornale si riporta la notizia di un’altra tragedia, appare ancor più disumanizzante una tale indifferenza di fronte ad atrocità del genere.

Nonostante le armi siano una delle principali cause di morte negli Stati Uniti, il dibattito sulla regolamentazione non è mai stato così acceso e fazioso: la tragicità di stragi così frequenti non sembra sufficiente ad unificare la popolazione contro la radice di questo dramma. Infatti, sembra improbabile che, nell’attuale contesto giuridico americano, si possa sperare in un futuro con un controllo sensato sull’acquisto e l’utilizzo delle pistole. Il problema si pone innanzitutto sul piano costituzionale, in quanto il secondo emendamento sancisce il diritto alle armi, quale, secondo l’attuale interpretazione della Corte Suprema americana della disposizione, diritto individuale. Si potrebbe, dunque, ipotizzare un bilanciamento tra il diritto alle armi ed un altro diritto parimenti protetto a livello costituzionale, ma la costituzione americana non riconosce tutela ad un interesse idoneo a marginare l’estensione del secondo emendamento, come ad esempio il diritto alla salute o la sicurezza pubblica. Infatti, in mancanza di un interesse costituzionale controbilanciante, le principali argomentazioni a sostegno della regolamentazione delle armi si fondano su dati statistici e disposizioni di legge ordinaria, con poco successo. In questo contesto giuridico, quale speranza resta al cittadino americano per vedere un giorno in cui non debba più avere paura di andare a scuola o al supermercato?

La disposizione del secondo emendamento della costituzione americana è diventata oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale a partire dal 2008, quando la Corte Suprema emette la sentenza District of Columbia v. Heller, con la quale ribalta l’interpretazione tradizionale della norma costituzionale. Sin dalla ratifica della costituzione, il secondo emendamento era sempre interpretato in lincea con il c.d. Principle of reasonableness, in base al quale si riconosceva un diritto alle armi che però era soggetto al controllo e ai sequestri da parte del governo. Questa scuola di pensiero si basa su una argomentazione storica e letterale della disposizione, in particolar modo riferendosi alle leggi dell’epoca della fondazione degli Stati Uniti che prevedevano registri delle persone in possesso di armi e anche divieti generali nei confronti di soggetti ritenuti non affidabili. In questo senso, il diritto alle armi era inteso come un diritto degli Stati a tenere milizie per difendersi contro un eventuale governo federale opprimente. Con la sentenza Heller del 2008, il diritto alle armi diventa invece un diritto individuale, cioè riconosciuto a ogni cittadino americano, anziché un diritto dello Stato a difendersi contro un regime ingiusto. Con questa nuova interpretazione, il diritto alle armi viene equiparato al diritto alla libertà di parola, con la conseguenza che qualsiasi limitazione da parte del governo debba rispondere a una reale emergenza idonea a compromettere il diritto alle armi con interventi ritagliati specificamente sulla base di esigenze concrete. Nella sentenza, la Corte rigetta il principio di ragionevolezza previgente sulla base che il testo del secondo emendamento non faccia riferimento né a un diritto a tenere milizie né a un diritto intestato agli stati. In linea con questo precedente, la Corte arriva ad affermare nel 2010 nella sentenza McDonald v. City of Chicago che il diritto alle armi sia profondamente radicato nella storia e tradizione del paese. Dunque, in un contesto dove il diritto alle armi può essere limitato solo di fronte a un interesse di maggior importanza, si dovrà valutare quali libertà costituzionali possano effettivamente controbilanciare il secondo emendamento.


L’insuccesso dei movimenti a sostegno di un maggior controllo sulle armi è dovuto anche al fatto che non vi sia un valore costituzionale che possa giustificare limitazioni al secondo emendamento. La maggior parte dei diritti individuali tutelati nella costituzione federale americana riguardano garanzie dell’individuo nel processo penale; oltre a questo, il Bill of Rights si limita a libertà di espressione, libertà di religione e il diritto alle armi. Gli Stati Uniti non hanno mai codificato, ad esempio, un diritto alla salute e, ancora più preoccupante, le corti americani tendono a rigettare argomentazioni fondate sui diritti umani in materia di regolamentazione delle armi. L’unica forma di tutela della salute e della sicurezza pubblica è riconosciuta a livello statale, piuttosto che essere di competenza del governo federale. Perciò, anche se uno stato dovesse implementare una legge che limiti il diritto alle armi al fine di tutelare la sicurezza o la sanità pubblica, una norma del genere rischia di essere dichiarata incostituzionale per violazione del secondo emendamento. Perché si possa effettivamente limitare l’estensione del diritto alle armi, sarà, dunque, necessaria una modifica del quadro costituzionale americano.


Come sopra accennato, l’attuale ordinamento costituzionale americano non fornisce una pronta soluzione alla questione del controllo delle armi. Tuttavia, la realtà giuridica americana non fa nemmeno sperare in una modifica legislativa della costituzione che favorisca una regolamentazione delle armi, sia per la difficoltà della politica americana ad accettare compromessi sul tema, sia per il forte potere decisorio delle società produttrici di armi all’interno del parlamento americano. Resta, quindi, da analizzare il possibile ruolo della giurisprudenza della Corte Suprema, le quali sentenze hanno comunque efficacia erga omnes, in quanto gli Stati Uniti hanno adottato un sistema di common law. Oltre che alla possibilità di un ritorno all’originale interpretazione del secondo emendamento, la Corte Suprema, da tempo, ha anche sviluppato la categoria dei diritti non-enumerati, ossia una lista di diritti costituzionali che, seppur non menzionati nel testo della costituzione, sono stati introdotti nel sistema costituzionale tramite una lettura congiunta del 14° e del 9° emendamento. Tramite questo metodo hanno ricevuto riconoscimento costituzionale diritti quali il diritto alla privacy, la libertà contrattuale e il diritto al matrimonio omosessuale. Nondimeno, la metodologia tramite la quale la Corte identifica i diritti non-enumerati non è chiara e ha subito varie modifiche con i diversi orientamenti politici della maggioranza della Corte. In più, i diritti non-enumerati ricevono una tutela più debole e godono di meno certezza giuridica rispetto a quelli codificati nel testo della costituzione, come si è visto dalla vicenda del diritto all’aborto.


Un breve riassunto del quadro costituzionale americano permette di comprendere come mai il paese ancora non sia riuscito a porre un freno alla violenza di massa perpetrata attraverso le armi. Senza un cambiamento dell’interpretazione del secondo emendamento oppure una riforma costituzionale, difficilmente si potrà ridimensionare l’estensione del secondo emendamento. Anche la stessa Corte Suprema non appare favorevole all’introduzione di una disciplina di regolamentazione delle armi, soprattutto con la forte politicizzazione della Corte, che, certamente, ha fatto venire meno la terzietà e indipendenza dell’organo. Questa breve presentazione del tema da un punto di vista costituzionale porta a concludere che il vigente sistema costituzionale americano non sia compatibile con una visione del paese in cui vi sia un controllo sul possesso delle armi. A quanto pare, una media di 316 morti per violenze armate al giorno non è sufficiente per spingere a cambiare la storia americana.


Anna Karhausen

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